Ceneri dei defunti, dal Vaticano “nuove” disposizioni sulla conservazione
La Santa Sede, rispondendo al cardinal Zuppi, ribadisce il “no” alla dispersione ma dà il via libera alla conservazione “in un luogo significativo per la storia del defunto” se il vescovo lo ritiene opportuno
Città del Vaticano – “Nuove” disposizioni sulla conservazioni delle ceneri dei defunti arrivano dalla Santa Sede. Lo rende noto il Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicando la risposta del Sant’Uffizio al cardinal Zuppi, che nelle scorse settimane aveva posto “due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione”.
Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto – analogamente a quanto accade negli ossari, ove si depositano e conservano cumulativamente i resti mineralizzati dei defunti – è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale?
Si può concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?
Nella risposta del cardinal Fernandez, controfirmata dal Papa, si legge che “è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale”.
Non solo: “posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto”.
Tre le motivazioni del Dicastero. Il primo: facendo riferimento a un documento dello stesso organo del 2016 (Il n. 5 dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo), ricorda che “la conservazione delle ceneri in apposite urne afferma che le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro (cimitero), e anche in un’area appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica”. Norma che, precisano da Oltretevere, “conserva tutta la sua validità”.
Nella seconda motivazione, il Dicastero cita la Formula Fides Damasi nuncupata, dove si legge che la risurrezione sarà «in questa carne nella quale ora viviamo» In tal modo si evita “un dannoso dualismo tra materiale e immateriale”. Tuttavia, precisa il Sant’Uffizio, “questa trasformazione non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo dell’essere umano. Perciò il corpo del risorto non necessariamente sarà costituito dagli stessi elementi che aveva prima di morire”.
Nella terza motivazione viene precisato poi che “le ceneri dei defunti, procedono da resti materiali che sono stati parte del percorso storico vissuto dalla persona, al punto che la Chiesa ha particolare cura e devozione circa le reliquie dei Santi. Questa attenzione e memoria ci porta anche a un atteggiamento di sacro rispetto verso le ceneri dei defunti, che conserviamo in un luogo sacro adatto alla preghiera e alle volte vicino alle chiese dove si recano le loro famiglie e vicini”. Da qui il via libera.
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