La Santa Sede: È impossibile cancellarsi dal Registro dei Battesimi

In una nota diffusa dal Dicastero per i Testi Legislativi ribadisce il “divieto” per un battezzato di cancellarsi dal Registro e ne spiega i motivi

Città del Vaticano – “Il Diritto Canonico non consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione”. Lo chiarisce in una Nota esplicativa il Dicastero per i Testi Legislativi mettendo così nero su bianco il divieto di cancellazioni nel Registro parrocchiale dei battesimi.

Il diritto canonico, si legge nel documento diffuso oggi, 17 aprile 2025, Giovedì Santo, stabilisce che “ogni parrocchia debba avere un proprio Registro dei Battesimi e ha l’obbligo di custodirlo per l’annotazione del battesimo, che può essere amministrato una sola volta, di altri sacramenti – come la Cresima e l’Ordine Sacro – e altri atti come la celebrazione del sacramento del matrimonio, tutti non reiterabili, o l’adozione, che nella Chiesa “genera un impedimento matrimoniale”.

Clicca qui per leggere il testo completo della Nota esplicativa

“Non è consentito modificare o cancellare i dati iscritti nel Registro, salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione – stabilisce la Nota -. Se la Chiesa non avesse queste norme generali sulla obbligatorietà della registrazione del battesimo, non sarebbe possibile alla Chiesa stessa realizzare l’attività sacramentale, in quanto la ricezione valida dei Sacramenti richiede certezza sulla ricezione del battesimo. Un ministro non può consentire la celebrazione di altri sacramenti se non è certificata la ricezione del battesimo”.

La non registrazione dell’effettiva ricezione della cresima, dell’ordine sacro, della celebrazione del matrimonio, della professione religiosa, del cambiamento di rito, e dell’adozione “impedirebbe la normale e semplice amministrazione dei sacramenti nella Chiesa”. Il Registro di Battesimo, si precisa inoltre nella nota, “non è una lista di membri, bensì una registrazione dei battesimi che hanno avuto luogo: non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa”, perché “i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa”.

“Non è possibile battezzare chi è già battezzato, poiché detta azione sarebbe semplicemente nulla dal punto di vista sacramentale – conclude la Nota – per la registrazione degli atti occorre aver notizia certa del fatto avvenuto”, ed è per questo che ai fini della registrazione sono necessari i testimoni.

Per iscriverti al nostro canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link
Seguici anche su Facebookclicca su questo link